In mare, come nella vita, la differenza tra obbligo e responsabilità si misura spesso nel modo in cui affrontiamo l’imprevisto. E quando si parla di sicurezza a bordo, l’imprevisto è sempre dietro l’angolo. Basta poco: una manovra sbagliata, un attimo di disattenzione, una comunicazione mancata. Eppure, quel “poco” può fare la differenza tra una navigazione serena e un serio problema da risolvere.

Nel diporto commerciale, la questione normativa relativa alla sicurezza sul lavoro è chiara. La normativa esiste da molti anni, è articolata e si affianca a standard internazionali ben collaudati. Ci riferiamo al D.lgs. 271/99 che, insieme al Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), definisce in modo puntuale ruoli, obblighi e procedure relative alla sicurezza sul lavoro a bordo. L’armatore, in questo contesto, è a tutti gli effetti un “datore di lavoro”, con oneri precisi: valutazione dei rischi, formazione dell’equipaggio, adozione di modelli organizzativi, sorveglianza sanitaria e gestione delle emergenze. Controllare e vigilare sulla corretta applicazione delle misure di sicurezza da parte del personale di bordo è preciso onere dell’armatore e del comandante dell’unità marittima. La mancata vigilanza è infatti una delle prime fonti di responsabilità in caso di infortunio sul lavoro. Insomma, prevenire il prevedibile è la regola fondamentale, soprattutto quando l’obiettivo è escludere la responsabilità dell’armatore o del comandante. L’onere della prova, infatti, in questi casi è sempre molto sbilanciato e l’esclusione di responsabilità non sempre è facile da dimostrare.

Prevenzione e sicurezza sul lavoro: obbligo o buon senso?
Consulente del lavoro dal 2010, Sabrina Flaccavento è responsabile di uno studio professionale che opera il servizio di gestione del personale di aziende plurilocalizzate. Inoltre, è responsabile del controllo di gestione in Società che svolgono attività industriale nel settore navale.

E nel diporto privato?
Qui il panorama cambia. I campi di applicazione sia del D.Lgs. 271/99 che del Testo Unico 81/2008, paiono non ricomprendere, ad oggi, un obbligo normativo specifico che imponga agli armatori privati l’adozione di misure di sicurezza analoghe a quelle del mondo professionale.
Ora, il fatto che non ci sia una diretta applicabilità della normativa marittima sulla sicurezza sul lavoro, non equivale ad escludere, in caso di sinistro, la responsabilità dell’armatore.
Infatti, ai sensi del codice civile e di tutta la normativa sanzionatoria penale, il datore di lavoro (imprenditore o privato che sia) è sempre e comunque responsabile dell’incolumità dei propri dipendenti o delle persone presenti nei propri “locali”. Anzi, a ben guardare, l’assenza di una certezza normativa che possa prendersi a parametro di riferimento per la responsabilità e specularmente a parametro della sua assenza, rende ancora più complesso definire le regole “del gioco”. Se qualcosa accade a bordo – che si tratti di un membro dell’equipaggio o di un ospite – sarà un giudice, eventualmente, a valutare se l’armatore ha agito con la dovuta diligenza. E in assenza di una legge chiara, il riferimento diventa il buon senso. O, per dirla in termini giuridici, la “diligenza del buon padre di famiglia”. Ed è proprio qui che si gioca la vera sfida. Perché essere armatori non significa solo possedere una barca, ma prendersi cura delle persone che si accolgono a bordo. E allora, anche senza obblighi scritti, dotarsi di un piano di sicurezza, curare la formazione del personale, aggiornare i dispositivi di bordo e pianificare la gestione di eventuali emergenze diventa un atto di maturità. Un gesto che non solo previene problemi, ma rafforza la cultura della sicurezza nella nautica, spesso sottovalutata nel privato. In fondo, prevenire in mare non è molto diverso dal farlo a terra. Ma con una differenza sostanziale: lontani dalla costa, il tempo per correggere un errore è sempre meno di quanto si pensi.

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